Pagina 1 di 1
Inviato: 19 ott 2006, 12:47
da drpaolo
Dal sito di Beppe Grillo:
www.beppegrillo.it
"Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006
Art. 32.
Riproduzione di articoli di riviste o giornali
All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Ahinoi, ci iscriveremo alla Carboneria...
Cordialmente.
Paolo Caviglia
Inviato: 19 ott 2006, 15:07
da plovati
Mi sembra una delle tante sfortunate uscite legislative seguite al decreto Urbani, quello che pretendeva (pretende?) che copia di tutti i siti web sia inviata alla bibliteca nazionale (e da Firenze rispondono, NO, tenetevi i vostri DVD, non sappiamo dove metterli...). E che dire della pretesa UE di prestito bibliotecario a pagamento?
Riporto un articolo della legge in vigore, che ci ha dottamente illustrato Riccardo, che dovrebbe consentire del tutto legalmente la sopravvivenza del forum e annessa bibliotechina:
Art. 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle [omissis]
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
_________
Piergiorgio
Inviato: 19 ott 2006, 15:42
da mauropenasa
Insomma, come al solito, le leggi dicono tutto ed il loro contrario....
(ad uso e consumo delle manipolazioni degli avvocati....)
Scusate, ma in base a che principio qualsiasi cosa scritta su una rivista è "copyright" ?
Non mi risulta che i giornalisti paghino i diritti all' oggetto dei loro articoli, anzi.... (meglio non parlarne).
Quando si potrà vivere in contesti liberi da queste lobbie (giornalisti ed avvocati in testa....

)
PS: e la Cina ringrazia....
ciao
Mauro
http://www.webalice.it/mauro.penasa/index.html
Inviato: 19 ott 2006, 17:32
da riccardo
Intanto inseriamo l'articolo soggetto ad integrazione, poi ragioneremo:
Art. 65
1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.
Dal sito di Beppe Grillo:
www.beppegrillo.it
"Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006
Art. 32.
Riproduzione di articoli di riviste o giornali
All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Ahinoi, ci iscriveremo alla Carboneria...
Cordialmente.
Paolo Caviglia
Originariamente inviato da drpaolo - 19/10/2006 : 07:47:04
Saluti
R.R.